NOMINA RESPONSABILE
MODELLO ORGANIZZATIVO
CODICE DI CONDOTTA
MODULO SEGNALAZIONE

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI
(REGOLAMENTO SAFEGUARDING)
ART. 1
FINALITÀ
1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
ART. 2
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA
1. La Federazione Ciclistica Italiana emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell’Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per
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l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.
ART. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 4.
ART. 4
RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione Ciclistica Italiana il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
I componenti sono scelti tra:
a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie; b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
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f) i professionisti nell’ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
g) i professionisti nell’ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:
a. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione Ciclistica Italiana all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
ART. 5
SANZIONI
1. Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.